Faq
Che cos'è una lottizzazione?
Strumento di iniziativa privata per attuare le previsioni per insediamenti residenziali o produttivi del Piano Regolatore Generale o del Programma di Fabbricazione. Si estende su una porzione di territorio comunale.
Che cos'è un Lotto edificabile?
La porzione di spazio a fini edificatori che gli strumenti di pianificazione individuano come tale e a cui riferire le prescrizioni normative.
Quali sono le "Opere di urbanizzazione primaria"?
Sono le opere che rendono utilizzabile un'area ai fini insediativi: strade, parcheggi, verde di quartiere, servizi a rete (acqua, fogna, luce, gas, telefono, pubblica illuminazione).
Quali sono le "Opere di urbanizzazione secondaria"?
Sono le opere che rendono utilizzabile un'area ai fini insediativi: scuole materne e d'obbligo, le attrezzature di tipo amministrativo (delegazione comunale), commerciale (mercati, negozi), religiose e assistenziali (ambulatori). Sono rapportate al quartiere, cioè a un nucleo di abitanti che possono servirsene senza allontanarsi troppo dalle abitazioni.
Che cos'è il Permesso di Costruire?
Il Permesso di Costruire è un Atto amministrativo rilasciato dal Comune con il quale si consente la realizzazione di opere che trasformino in modo permanente il territorio.
Che cos'è la CIA Comunicazione Inizio Attvità?
E una comunicazione di attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori regolamentata dall' art. 6 c.2,3,4 del T.U. D.P.R. 380/2001 per i seguenti interventi:
a)gli interventi di manutenzione straordinaria compresa l'apertura di porte interne, lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b)le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiorea novanta giorni;
c)le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d)i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A)
e)le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
Che cos'è la SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività?
introdotta dal D.L. 122/2010 nel nostro ordinamento in sostituzione della DIA e ribadita con una disposizione di carattere "interpretativo", con D.L. 13 maggio 2011 n. 70, in sostanza si conferma che la SCIA sostituisce la D.I.A. per tutti gli interventi edilizi di cui all'art. 22, c. 1 e c. 2, del T.U. D.P.R. 380/2001 quindi per tutti gli interventi :
a) non riconducibili all'attività edilizia libera e previa comunicazione di inizio lavori;
b) non riconducibili all'attività soggetta al permesso di costruire;
c) che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente;
d) che costituiscono varianti a permessi di costruire che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell'edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
Più semplicemente, sono soggetti a Scia i seguenti interventi:
- 1) restauro e risanamento conservativo
- 2) i mutamenti di destinazione d'uso "funzionale"
- 3)manutenzione straordinaria che riguardi parti strutturali dell'edificio
- 4)i singoli interventi "strutturali" non costituenti un "insieme sistematico di opere" e quindi
- non qualificabili come "ristrutturazione edilizia", quali ad esempio: il frazionamento o l'accorpamento di unità(con l'esecuzione di opere minime, esclusivamente "interne",)
- 5)l'ampliamento di fabbricati all'interno della sagoma esistente che non determini volumi funzionalmente autonomi
- semplici modifiche prospettiche (ad esempio apertura o chiusura di una o più finestre, di una o più porte).
Inoltre, come da dall'art. 9, c1,2, L. 24 marzo 1989, n.122 così come modificato dall'art. 137 T.U. D.P.R. 380/2001, sono soggetti a SCIA i seguenti interventi:
- 6)realizzazione di parcheggi al piano terra o nel sottosuolo di fabbricati anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici;
- 7)realizzazione di parcheggi ad uso esclusivo dei residenti nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato purché non in contrasto con i piani urbani del traffico.
Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
E' comunque riconosciuta la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio del permesso di costruire (senza obbligo del pagamento dl contributo concessorio) per la realizzazione degli interventi, per i quali è prevista la presentazione della SCIA.